Art. 6
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
In vigore dal 5 apr 2011
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
a)
l’esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
b)
l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciali;
c)
l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d)
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
e)
la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
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