Art. 6

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

In vigore dal 5 apr 2011
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali: a) l’esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici; b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciali; c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
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Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (Art. 6 Direttiva (UE) 2011/36) — Testo vigente | Portale Normativo