Art. 8

Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime

In vigore dal 5 apr 2011
Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all’.
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Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime (Art. 8 Direttiva (UE) 2011/36) — Testo vigente | Portale Normativo