Accordo›Sez. II
Art. 24
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2016
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "persona fisica dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione ai sensi del diritto dell'UE; "persona fisica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Iraq ai sensi del diritto nazionale;
b) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
c) "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq, rispettivamente, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica dell'Iraq. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Iraq non è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq a meno che le sue attività non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Iraq;
d) in deroga alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione con sede al di fuori dell'Unione o dell'Iraq e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione o in Iraq in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq;
e) "attività economica": qualsiasi attività diversa da quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale nè in concorrenza con uno o più operatori economici;
f) "consociata": qualsiasi persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;
g) "filiale" di una persona giuridica: qualsiasi centro di attività economica sprovvisto di personalità giuridica, che abbia apparenza di stabilità, quale l'estensione di una casa madre e che disponga di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che all'occorrenza vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali con il centro di attività economica che ne costituisce l'estensione;
h) "fornitori di servizi" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda fornire o fornisca un servizio;
i) "scambi di servizi": la fornitura di un servizio secondo le seguenti modalità:
i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte;
ii) nel territorio di una Parte agli utenti dell'altra Parte;
iii) ad opera di un fornitore di una Parte che si stabilisce nel territorio dell'altra Parte;
iv) ad opera di un fornitore di una Parte tramite la presenza di persone fisiche nel territorio dell'altra Parte;
j) "misura": qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
k) "misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti": le misure deliberate da:
i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
l) "servizi": qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
m) "stabilimento": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante:
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza
nel territorio di una Parte finalizzati allo svolgimento di un'attività economica;
n) "investitore" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;
o) "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non viene prestato nè su base commerciale nè in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.
Storico versioni
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