Accordo›Capo IV
Art. 21
Norme industriali, valutazione della conformità e regolamentazioni tecniche
In vigore dal 18 ott 2016
1. Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC
Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "l'accordo TBT"), che è incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
2. Portata e ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, come definite dall'accordo TBT.
3. Obiettivi
La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità persegue i seguenti obiettivi:
a) evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti;
b) migliorare la sicurezza, la qualità e la competitività dei prodotti affinché possano più facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti;
c) incentivare un ricorso più esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione;
d) garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;
e) sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformità, all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati;
f) sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione;
g) promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT.
4. Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità
a) Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT.
b) Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità.
5. Trasparenza e notifica
a) Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità, contemplato dall'accordo TBT.
b) Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi.
c) Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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