Allegato›Sez. II
Art. 25
In vigore dal 18 ott 2016
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione estende ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Iraq il trattamento derivante dal calendario degli impegni specifici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di trattamento nazionale e accesso al mercato in forza dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso "GATS").
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e fermo restando il paragrafo 3, l'Iraq accorda ai servizi, ai fornitori di servizi e agli investitori dell'Unione, nei settori dei servizi e non, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili dell'Iraq o, se migliore, ad altri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi.
3. L'Iraq può modificare il trattamento riservato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione assoggettandolo a condizioni e requisiti che risultino in un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili, a condizione che:
a) il trattamento accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione rimanga non meno favorevole di quello accordato dall'Iraq a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi;
b) l'Iraq notifichi la propria intenzione alla Commissione dell'Unione europea (di seguito: la "Commissione") quattro mesi prima della data in cui prevede di attuare le modifiche in questione. Su richiesta della Commissione, l'Iraq precisa in modo dettagliato i motivi per cui intende imporre le condizioni e i requisiti notificati. In assenza di ulteriori comunicazioni all'Iraq entro otto settimane, si riterrà che le condizioni e i requisiti suddetti siano stati accettati dall'Unione;
c) su richiesta di una delle Parti, le condizioni e i requisiti proposti siano sottoposti all'esame e all'approvazione del comitato di cooperazione.
4. Fatti salvi i benefici derivanti dal trattamento accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che avrà aderito all'OMC, l'Iraq estenderà ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Unione il trattamento derivante dall'elenco dei propri impegni specifici in forza del GATS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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