Accordo›Sez. II
Art. 23
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. La presente sezione stabilisce le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione tra le Parti degli scambi di servizi e dello stabilimento.
2. La presente sezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento in tutte le attività economiche, eccezion fatta per:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi e culturali;
d) i servizi educativo-didattici;
e) i servizi sanitari e sociali;
f) il cabotaggio marittimo nazionale;
g) di trasporto aereo e i servizi ausiliari al trasporto aereo diversi:
i) dai servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) dalla vendita e dalla commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) dai sistemi informatici di prenotazione;
iv) dai servizi di assistenza a terra;
v) dai servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio;
vi) dai servizi di gestione degli aeroporti;
h) i servizi di trasporto spaziale.
3. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
5. Conformemente alle disposizioni della presente sezione, le Parti si riservano il diritto di regolamentare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi politici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-23