Accordo›Sez. II
Art. 28
Trasparenza
In vigore dal 18 ott 2016
Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni specifiche su qualsiasi misura di applicazione generale adottata o accordo internazionale concluso avente attinenza al presente accordo. Ciascuna Parte provvede inoltre a istituire uno o più centri di informazione in grado di dare risposte specifiche alle richieste dei fornitori di servizi dell'altra Parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati all'allegato 3, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-28