Accordo›Sez. III
Art. 33
Punti di contatto e scambio di informazioni
In vigore dal 18 ott 2016
Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione commerciale afferente agli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-33