Accordo›Sez. IV
Art. 34
Obiettivo e ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali.
2. La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-34