AccordoSez. IV

Art. 37

Clausola di standstill

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere più restrittive le disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo