Accordo›Sez. IV
Art. 37
Clausola di standstill
In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere più restrittive le disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-37