Art. 37 · Clausola di standstill
AccordoSez. IV

Art. 37

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Clausola di standstill

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere più restrittive le disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-37