Accordo›Sez. IV
Art. 36
Conto capitale
In vigore dal 18 ott 2016
A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-36