AccordoSez. IV

Art. 36

Conto capitale

In vigore dal 18 ott 2016
A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-36

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Conto capitale (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo