AccordoSez. II

Art. 31

Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento

In vigore dal 18 ott 2016
Appena le circostanze lo consentano, compresa la situazione derivante dall'adesione dell'Iraq all'OMC, il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni affinché le Parti estendano progressivamente gli scambi di servizi e lo stabilimento tra loro, garantendo piena coerenza con le disposizioni del GATS, segnatamente quelle di cui all'articolo V. Ove accettate, le suddette raccomandazioni potranno essere poste in essere mediante accordi tra le Parti.
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Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo