Accordo›Sez. II
Art. 30
Eccezioni relative alla sicurezza
In vigore dal 18 ott 2016
Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso:
a) di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione è ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure
b) di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
iii) relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali;
iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
v) in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure
c) da impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-30