AccordoSez. II

Art. 29

Eccezioni

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le disposizioni della presente sezione sono soggette alle deroghe di cui al presente articolo. Fermo restante l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure: a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante; c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni della presente sezione, ivi compresi quelli intesi: i) a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente o ad affrontare gli effetti di inadempienze nell'ambito di contratti di servizio; ii) a tutelare la vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) a tutelare la sicurezza; d) incompatibili con gli obiettivi di cui all', purchè il diverso trattamento sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi dell'altra Parte; e) incompatibili con gli obiettivi di cui all', purchè il diverso trattamento sia finalizzato a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o dalla legislazione tributaria nazionale. 2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti nè alle attività svolte sul territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti nè alle misure in materia di cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente. 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le Parti applichino misure intese a regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità delle frontiere e a garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purchè tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte in forza dell'. 5. Nessuna disposizione della presente sezione si applica alle attività svolte da una banca centrale, da un'autorità monetaria centrale o da altro ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 6. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti, e per i relativi enti pubblici, di svolgere o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per proprio conto o per conto dei relativi enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando risorse finanziarie proprie. 7. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le Parti applichino qualsiasi misura necessaria a impedire che, mediante le disposizioni del presente accordo, vengano elusi i provvedimenti da esse adottati in materia di accesso ai rispettivi mercati da parte di paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-29

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Eccezioni (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo