Allegato›Sez. II
Art. 26
In vigore dal 18 ott 2016
1. Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma della presente sezione non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti concedono o concederanno in forza di accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali.
2. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per gli Stati membri o per l'Iraq di operare distinzioni, in applicazione delle pertinenti disposizioni della rispettiva normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non sia identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-26