Accordo›Capo V
Art. 22
Misure sanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che è incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-22