Art. 22 · Misure sanitarie e fitosanitarie
AccordoCapo V

Art. 22

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Misure sanitarie e fitosanitarie

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che è incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.
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