Accordo›Capo II
Art. 19
Misure di salvaguardia
In vigore dal 18 ott 2016
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformità dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-19