AccordoCapo II

Art. 19

Misure di salvaguardia

In vigore dal 18 ott 2016
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformità dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-19

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Misure di salvaguardia (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo