AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 14

Sistema armonizzato di designazione delle merci

In vigore dal 18 ott 2016
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità con il sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "SA").
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-14

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Sistema armonizzato di designazione delle merci (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo