AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 13

Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994

In vigore dal 18 ott 2016
I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo: a) l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive; b) l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 4 lettera b), 4 lettera d) e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; c) l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive; d) articolo IX; e) articolo X.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-13

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Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo