Accordo›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 13
Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994
In vigore dal 18 ott 2016
I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo:
a) l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive;
b) l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 4 lettera b), 4 lettera d) e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
c) l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive;
d) articolo IX;
e) articolo X.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-13