AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 12

Politica tariffaria

In vigore dal 18 ott 2016
1. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica la tariffa NPF dell'Unione. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC conformemente all'articolo I del GATT 1994. 2. Al momento dell'importazione in Iraq, i prodotti originari dell'Unione non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta del 8% per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni. 3. Le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potrà essere modificato previa consultazione reciproca. 4. Se, successivamente alla firma del presente accordo, l'Iraq applica riduzioni tariffarie erga omnes alle importazioni, in particolare riduzioni derivanti dai negoziati tariffari in ambito OMC, i dazi ridotti che ne risultano si applicano alle importazioni originarie dell'Unione e sostituiscono il dazio di base o l'imposta per la ricostruzione a decorrere dalla data di applicazione delle riduzioni.
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Politica tariffaria (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo