AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 9

Dazi doganali

In vigore dal 18 ott 2016
Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'; b) di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo; c) di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994"), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso "DSU"); d) di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformità dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.
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