AccordoTitolo I

Art. 5

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. La presente disposizione è concordemente ritenuta dalle Parti un elemento essenziale del presente accordo. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: a) predisponendo quanto necessario, a seconda dei casi, alla firma, alla ratifica o all'adesione e alla piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) adottando un efficace dispositivo di controlli nazionali delle esportazioni, esteso non solo all'esportazione ma anche al transito delle merci aventi attinenza alle ADM, che verifichi l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso relativamente alla produzione di ADM e contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto su stabilito.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-5

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