Accordo›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 10
Trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio;
b) ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-10