Accordo›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 15
Ammissione temporanea di merci
In vigore dal 18 ott 2016
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui entrambe le Parti hanno aderito, ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea. La procedura di ammissione temporanea si applica tenendo conto delle condizioni alle quali le Parti hanno sottoscritto gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-15