Accordo›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 16
Divieto di restrizioni quantitative
In vigore dal 18 ott 2016
Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e l'Iraq aboliscono e si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore negli scambi tra di loro restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o altre misure unilaterali atte a produrre effetti equivalenti, conformemente all'articolo XI del GATT1994 e alle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo XI del GATT1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-16