Art. 13 · Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994
AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 13

13 / 182

Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994

In vigore dal 18 ott 2016
I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo: a) l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive; b) l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 4 lettera b), 4 lettera d) e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; c) l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive; d) articolo IX; e) articolo X.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-13