AccordoSez. IV

Art. 35

Conto corrente

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-35

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Conto corrente (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo