AccordoSez. IV

Art. 39

Disposizioni finali

In vigore dal 18 ott 2016
1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti. 2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-39

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Disposizioni finali (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo