Accordo›Sez. IV
Art. 39
Disposizioni finali
In vigore dal 18 ott 2016
1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti.
2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-39