AccordoCapo II

Art. 43

Principi generali

In vigore dal 18 ott 2016
1. Relativamente a qualsiasi misura o a qualsiasi appalto disciplinato, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai suoi fornitori un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali. 2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti e i relativi suoi appaltanti si astengono: a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario, oppure b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte. 3. Per quanto riguarda qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura o prassi in materia di appalti pubblici e con riguardo a specifici appalti indetti dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli aperti ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, l'Iraq riserva ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori di un qualsiasi paese terzo. Impiego di mezzi elettronici 4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento, e a prevenirne l'accesso indebito. Svolgimento dell'appalto 5. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità onde evitare conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformità con il presente capo. Norme di origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra Parte norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.
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Principi generali (Art. 43 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo