Accordo›Capo II
Art. 44
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
In vigore dal 18 ott 2016
1. Ciascuna Parte:
a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato;
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte;
c) indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a);
d) indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all', all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-44