AccordoCapo II

Art. 44

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

In vigore dal 18 ott 2016
1. Ciascuna Parte: a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato; b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte; c) indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a); d) indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all', all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.
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Pubblicazione delle informazioni sugli appalti (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo