Accordo›Capo II
Art. 47
Qualificazione dei fornitori
In vigore dal 18 ott 2016
Gare selettive
1. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:
a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 10 e 11 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;
b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 8 e 9 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e notifica loro quanto specificato alla lettera b) del paragrafo 2 dell'appendice VI dell'allegato1 del presente accordo.
2. L'ente appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore dell'altra Parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.
3. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Enti di cui al suballegato 2
4. Gli enti appaltanti di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e, nel caso di pubblicazione elettronica, reso costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo.
5. In deroga al paragrafo 4, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità triennale, un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validità e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.
6. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo nonché il maggior numero di informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto;
b) l'ente trasmetta ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, sempre che disponibili.
7. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare ad un determinato appalto, purchè vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
8. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
9. L'ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
Storico versioni
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