AccordoCapo II

Art. 51

Trattative

In vigore dal 18 ott 2016
1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative: a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto, oppure b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Gli enti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-51

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Trattative (Art. 51 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo