Accordo›Capo II
Art. 53
Asta elettronica
In vigore dal 18 ott 2016
Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-53