AccordoCapo II

Art. 53

Asta elettronica

In vigore dal 18 ott 2016
Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-53

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Asta elettronica (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo