AccordoCapo II

Art. 57

Procedure nazionali di ricorso

In vigore dal 18 ott 2016
1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare: a) una violazione del presente capo, oppure b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte interessata non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte, verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte interessata invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltante. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a dieci giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza. 4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 5. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso. L'organo di ricorso diverso da un tribunale è soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; b) alle parti in causa (in appresso "i partecipanti") il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento; e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi intentati dai fornitori siano comunicate in modo tempestivo, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 6. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-57

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