Accordo›Capo II
Art. 52
Gara a trattativa privata
In vigore dal 18 ott 2016
L'ente appaltante può bandire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 45 a 47, da 49 a 51 e l' esclusivamente:
a) in uno dei seguenti casi:
i) non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore riunisce le condizioni per la partecipazione, oppure
iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostituibili per i seguenti motivi: la prestazione richiesta è un'opera d'arte; è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; in assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi dal momento che la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:
i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
ii) occasionerebbe all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
d) se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;
e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;
f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale;
g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari;
h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi di cui al presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.
Storico versioni
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