Accordo›Capo II
Art. 50
Termini
In vigore dal 18 ott 2016
Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara. I termini applicabili sono definiti all'appendice VI dell'allegato 1 del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-50