Accordo›Capo II
Art. 46
Condizioni per la partecipazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) ne analizza la capacità finanziaria e commerciale e le competenze tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta tanto all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene;
b) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente della Parte interessata o di vantare un'esperienza lavorativa sul territorio della Parte interessata;
c) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.
3. L'ente appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. I fornitori sono esclusi dalla partecipazione se incorrono in fattispecie del tipo: fallimento, false dichiarazioni, grave inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, sentenze per reati gravi o per reati gravi contro la pubblica amministrazione, grave mancanza professionale o evasione fiscale.
Storico versioni
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