Accordo›Capo II
Art. 42
Portata e ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a) di beni, servizi o di entrambi:
i) come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, e
ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all', sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;
d) indetta da un ente appaltante e
e) non altrimenti esclusa dalle presenti norme.
2. Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari;
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
3. Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni:
a) suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
b) suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
c) suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;
d) suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo;
e) suballegato 5: eventuali note generali.
4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'.
5. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non può suddividerlo in appalti singoli nè individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo.
6. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
7. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:
a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;
c) necessari a tutelare la proprietà intellettuale, oppure
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.
Storico versioni
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