AccordoCapo II

Art. 42

Portata e ambito di applicazione

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici: a) di beni, servizi o di entrambi: i) come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, e ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all', sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo; d) indetta da un ente appaltante e e) non altrimenti esclusa dalle presenti norme. 2. Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego; e) agli appalti indetti: i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo. 3. Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni: a) suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; b) suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; c) suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo; d) suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo; e) suballegato 5: eventuali note generali. 4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'. 5. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non può suddividerlo in appalti singoli nè individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo. 6. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 7. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti: a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; b) necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante; c) necessari a tutelare la proprietà intellettuale, oppure d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-42

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Portata e ambito di applicazione (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo