AccordoCapo II

Art. 41

Introduzione

In vigore dal 18 ott 2016
1. Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano ad uno sviluppo economico sostenibile, le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "beni o servizi commerciali": qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico; b) "servizi edili": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC"); c) "giorni": i giorni del calendario civile; d) "asta elettronica": il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; e) "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate; f) "gara a trattativa privata": qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta; g) "misura": qualsiasi dispositivo legislativo, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato; h) "elenco a uso ripetuto": un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a più riprese; i) "avviso di gara d'appalto": avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; j) "compensazioni": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi; k) "gara aperta": procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; l) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica; m) "ente appaltante": qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo; n) "fornitore qualificato": qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione; o) "gara selettiva": procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte; p) "servizi": qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato; q) "norma": documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o processi di produzione destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione; r) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; s) "specifiche tecniche": qualsiasi requisito d'appalto che precisi: i) le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura, oppure ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi ad un bene o a un servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-41

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