Accordo›Sez. IV
Art. 38
Misure di salvaguardia
In vigore dal 18 ott 2016
1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purchè dette misure risultino strettamente necessarie.
2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-38