Art. 38 · Misure di salvaguardia
AccordoSez. IV

Art. 38

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Misure di salvaguardia

In vigore dal 18 ott 2016
1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purchè dette misure risultino strettamente necessarie. 2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.
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