AccordoCapo II

Art. 54

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 18 ott 2016
1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte. 2. L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo. 3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti. 4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione. 5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, l'ente appaltante assegna l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o quella al prezzo più basso, se il prezzo è l'unico criterio. 6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. 7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto nè modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.
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Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti (Art. 54 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo