Accordo›Capo II
Art. 59
Regime asimmetrico e misure transitorie
In vigore dal 18 ott 2016
In considerazione del fabbisogno finanziario e commerciale e delle esigenze connesse allo sviluppo, l'Iraq beneficia delle seguenti misure transitorie: la possibilità di istituire un programma temporaneo di prezzi preferenziali in virtù del quale è applicabile una differenza tariffaria del 5% sui beni e servizi e del 10% sulle opere alle forniture e ai servizi da parte di fornitori esclusivamente iracheni.
La progressiva soppressione del programma di prezzi preferenziali entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-59