Accordo›Capo III
Art. 64
Avvio della procedura di arbitrato
In vigore dal 18 ott 2016
1. Quando una controversia non trova risoluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all', la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire la base giuridica della contestazione, perché tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-64