Accordo›Capo III
Art. 68
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-68