AccordoCapo III

Art. 68

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-68

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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale (Art. 68 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo