AccordoCapo III

Art. 69

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

In vigore dal 18 ott 2016
1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'. Il termine per la notifica del lodo è di 35 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.
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Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione (Art. 69 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo