AccordoCapo III

Art. 70

Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo1 o sulla relativa compatibilità con le disposizioni di cui all', la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'. Il termine per la notifica del lodo è di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.
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