Accordo›Capo III
Art. 75
Informazioni e consulenza tecnica
In vigore dal 18 ott 2016
Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha prerogativa di acquisire il parere di esperti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura.
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